Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26034 del 18/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26034 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CESARIO VINCENZO N. IL 18/10/1951
avverso l’ordinanza n. 159/2013 GIP TRIBUNALE di LATINA, del
08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 18/02/2015
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa 1’8 gennaio 2014 il gip del Tribunale di Latina, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da Cesario
Vincenzo, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reatii oggetto
delle sentenze irrevocabili pronunziate nei suoi confronti.
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.
Avverso tale ordinanza Cesario dichiarava di voler proporre ricorso per