Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26029 del 18/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26029 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALLI LUCA MARIA ANDREA N. IL 08/11/1972
avverso l’ordinanza n. 3097/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di PAVIA,
del 05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 18/02/2015
Ritenuto in fatto.
1.Con ordinanza emessa il 5 giugno 2014 il Magistrato di Sorveglianza di Pavia
dichiarava inammissibili le istanze di ammissione provvisoria alla detenzione
domiciliare e alla semilibertà, avanzate da Luca Maria Andrea Galli, osservando
che I’ll luglio 2013 il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva revocato la misura
essere in violazione delle prescrizioni.
2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Galli il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle
ragioni poste a base della decisione adottata.
Osserva in diritto.
Il ricorso é manifestamente infondato.
In applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni affermato dall’art.
568, comma 1, c.p.p., deve escludersi che possa proporsi ricorso per cassazione
avverso il provvedimento – di natura meramente interinale – con il quale il
Magistrato di sorveglianza abbia respinto la richiesta di applicazione provvisoria di
una misura alternativa alla detenzione. Infatti, il ricorso per cassazione può essere
esperito soltanto avverso il provvedimento definitivo del Tribunale di sorveglianza,
con il quale venga disposta o negata l’applicazione della misura alternativa (Sez. 1,
n. 28035 del 22/06/2007; Sez. 1, n. 23261 del 2 aprile 2001, n. 23261).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.
della detenzione domiciliare a causa dei reiterati e gravi comportamenti posti in