Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26028 del 18/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26028 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEONARDI CARMELO N. IL 06/06/1974
avverso l’ordinanza n. 89/2014 TRIBUNALE di MASSA, del
18/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 18/02/2015
Ritenuto in fatto.
11 18 luglio 2014 il Tribunale di Massa, in funzione di giudice dell’esecuzione,
rigettava le istanze avanzate da Leonardi Carmelo, volte ad ottenere la declaratoria
di revocazione della sentenza emessa nei suoi confronti o, in subordine, la revisione
della stessa o, in subordine, l’applicazione dell’indulto o della grazia ovvero, infine,
esecutivo per non meglio precisati errori di procedura.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Leonardi, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
alle ragioni poste a base del provvedimento adottato.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorso è aspecifico in quanto prescinde completamente dalle articolate e
corrette ragioni poste a base dell’iter argomentativo seguito dal Tribunale e
ripropone, in maniera priva di ogni logica e rispondenza ai principi
dell’ordinamento giuridico, censure generiche del tutto destituite di ogni
fondamento.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.
la “riammissione” in libertà quale conseguenza della declaratoria di nullità del titolo