Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26026 del 18/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26026 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BURELLO STEFANO N. IL 06/04/1963
avverso l’ordinanza n. 1245/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 11/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 18/02/2015
Ritenuto in fatto.
1.L’ 11 febbraio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Trieste prorogava di un
anno, nei confronti di Stefano Burello, la libertà vigilata, disposta con sentenza del
Tribunale di Udine del 29 marzo 2007 (irrevocabile il 4 gennaio 2008) che aveva
assolto Burello per vizio totale di mente dal delitto di maltrattamenti in famiglia in
danno della madre. Il Tribunale osservava che il compenso medico non risultava
infermieristico, attesa la perdurante pericolosità sociale e il mancato conseguimento
di risultati di riabilitazione sociale.
2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Burello, il quale lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione in ordine alle ragioni poste a base della decisione adottata, stante gli
elementi acquisiti e l’assenza di attuale pericolosità sociale.
Osserva in diritto.
Il ricorso é manifestamente infondato.
Lo stesso lungi dal formulare censure specifiche alle argomentazioni sviluppate
nel provvedimento impugnato, tende a provocare una nuova, non consentita
valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di
legittimità. L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.
soddisfacente ed era necessaria un’azione continuativa del personale