Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26024 del 18/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 26024 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERRA DOMENICO N. IL 01/03/1942
avverso l’ordinanza n. 1024/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 18/02/2015

Ritenuto in fatto.

Il 18 marzo 2014 la Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da Domenico Serra, volta ad ottenere la
rideterminazione della pena ancora da espiare in anni 24 e mesi 9 di reclusione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente Serra,
il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ragioni

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il provvedimento impugnato ha correttamente coordinato i principi
costantemente enunciati da questa Corte — secondo cui il periodo espiato e quello
sofferto in custodia cautelare per taluno dei reati compresi nel cumulo, nonché i
giorni di liberazione anticipata per essi concessi vanno detratti dalla pena
concretamente eseguibile e, perciò, da quella determinata con il cumulo giuridico —
con la regola generale fissata dall’art. 657, comma 4, c.p.p., a mente della quale
sono computate soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la
commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
Sulla base di tali corrette premesse in diritto è pervenuto alla concreta
determinazione della pena da eseguire, ritualmente calcolata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.

poste a base del provvedimento adottato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA