Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26023 del 18/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 26023 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JAKU MIRALDI (ALIAS…) N. IL 17/06/1985
avverso il provvedimento n. 68/2014 PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di TERNI, del 21/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CAS SANO;

Data Udienza: 18/02/2015

Ritenuto in fatto.

Il 21 maggio 2014 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Temi
emetteva nei confronti di Jaku Miraldi (alias Jaku Ermir, codice C.U.I. 027W007)
provvedimento di unificazione di pene concorrenti.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore

in relazione alle ragioni poste a base del provvedimento adottato.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
I provvedimenti emessi dal pubblico ministero nella fase esecutiva, anche se

incidenti sulla libertà del condannato, non avendo contenuto decisorio e attitudine a
definire il rapporto processuale, non hanno natura giurisdizionale ma
amministrativa, promanando da un organo le cui funzioni sono eminentemente di
carattere esecutivo e amministrativo. Ne consegue che tali provvedimenti non sono
suscettibili di autonoma e diretta impugnazione con il ricorso per cassazione,
mentre, per ottenere una pronuncia ablativa o modificativa, è esperibile lo specifico
rimedio dell’incidente di esecuzione. (Sez. 1, n. 4396 del 17/06/1999).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.

di fiducia, Jaku Miraldi, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA