Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26021 del 18/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26021 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMEO ANDREA N. IL 12/09/1979
avverso l’ordinanza n. 57/2013 GIP TRIBUNALE di CATANZARO,
del 12/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 18/02/2015

Ritenuto in fatto.

Con ordinanza emessa il 12 febbraio 2014 il g.i.p. del Tribunale di Catanzaro, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Romeo
Andrea, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ex art.
671 c.p.p. in relazione alle sentenze pronunziate nei suoi confronti, ritenendo
insussistenti i presupposti della preventiva deliberazione unitaria alla luce delle

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Romeo il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, tenuto
conto anche dell’omesso apprezzamento della dedotta tossicodipendenza.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle diverse sentenze e,
all’esito della compiuta disamina delle stesse, ha, con motivazione congrua,
adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, illustrato
le ragioni di fatto — in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ostative al
riconoscimento della continuazione. Lo stato di tossicodipendenza è stato
implicitamente disatteso a fronte di deduzioni difensive assolutamente generiche sul
punto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.

risultanze delle decisioni irrevocabili.

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