Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26018 del 18/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26018 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARTENA GIUSEPPE N. IL 12/10/1978
avverso l’ordinanza n. 999/2013 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
08/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 18/02/2015
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa 1’8 febbraio 2014 il Tribunale di Bologna, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 671 c.p.p. da
Giuseppe Martena.
Avverso tale ordinanza Martena dichiarava di voler proporre ricorso per
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato