Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26017 del 18/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26017 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHENG LING N. IL 26/12/1974
avverso l’ordinanza n. 120/2014 TRIBUNALE di PADOVA, del
17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 18/02/2015

Ritenuto in fatto.

Con ordinanza emessa il 17 giugno 2014 il Tribunale di Padova, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Cheng Ling, volta ad
ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dal suddetto
Tribunale il 3 dicembre 1999 (irrevocabile il 30 maggio 2000), il rinnovo della

proporre impugnazione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Cheng Ling, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione alle ragioni poste a base del provvedimento adottato, non essendo state
effettuate tutte le ricerche dell’imputato previste dalla legge.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha sottolineato
la completezza delle ricerche di Cheng Ling effettuate pur dopo che lo stesso non
era stato reperito presso il domicilio dichiarato e la ritualità della notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza con il rito degli irreperibili.
Il provvedimento impugnato è, all’evidenza, esente da censure anche nella parte
in cui, richiamando le precedenti decisioni adottate sul punto dal Tribunale di
Padova, ha messo in luce la tardività della richiesta di restituzione nel termine
rispetto all’epoca in cui il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del
provvedimento.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.

notifica dell’estratto contumaciale della sentenza e la restituzione nel termine per

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