Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26013 del 18/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26013 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO VINCENZO N. IL 16/02/1964
avverso l’ordinanza n. 2273/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 18/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 18/02/2015

Ritenuto in fatto.

1.Con ordinanza emessa il 18 marzo 2014 il Tribunale di Sorveglianza
dell’Aquila rigettava il reclamo proposto da Vincenzo Rizzo avverso il
provvedimento con il quale, il 14 agosto 2013, il Magistrato di sorveglianza aveva
rigettato la domanda di liberazione anticipata, tenuto conto del comportamento
carcerario serbato dal detenuto.

Rizzo, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle
L
ragioni poste a base della decisione adottata.L adfMci- Vamtcme320“-P-, 44- 1-cmt..44444A

1‘40 c0,14` Co
4em.04, 4,4,11-awauOsserva
in diritto.

Il ricorso é manifestamente infondato.
Lo stesso, lungi dal formulare censure specifiche alle argomentazioni sviluppate
nel provvedimento impugnato, tende a provocare una nuova, non consentita
valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di
legittimità. L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.

2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente

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