Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26012 del 18/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26012 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
MARGHERITA CAS SANO
ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
FILIPPO CASA
MONICA BONI
– Rel. Consigliere – Consigliere – Consigliere – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HU ZHI GEN N. IL 07/11/1988
LIN JIN LAI N. IL 12/09/1990
avverso l’ordinanza n. 1/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
MILANO, del 01/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
REGISTRO GENERALE
N. 32749/2014
Data Udienza: 18/02/2015
F
Ritenuto in fatto.
Con due distinte ordinanze, emesse entrambe 1’1 ottobre 2013, la Corte d’assise
d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva le domande
formulate, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., da Lin Jin Lai e Hu Zhi Gen, per l’effetto,
rideterminava nei loro confronti la pena complessiva rispettivamente in venti anni
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti,
tramite il difensore di fiducia, Lin Jin Lai e Hu Zhi Gen, i quali lamentano
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla complessiva dosimetria
della pena a seguito dell’accoglimento della richiesta da loro avanzata.
Osserva in diritto.
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Gli stessi, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tendono a provocare una nuova, non consentita valutazione
delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’
ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente proceduto alla rideterminazione
della pena inflitta ai due ricorrenti, conseguente all’accoglimento delle domande
avanzate ai sensi dell’art. 671 c.p.p., valorizzando le risultanze delle sentenze
irrevocabili, il grado di offensività delle condotte valutato nel pieno rispetto dei
parametri stabiliti dall’art. 133 c.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento ciascuno a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.
di reclusione e in venti anni e giorni venti di reclusione