Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26011 del 18/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26011 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONCALDO GIUSEPPE N. IL 27/08/1972
avverso l’ordinanza n. 661/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
05/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CAS SANO;

Data Udienza: 18/02/2015

Ritenuto in fatto.

Con ordinanza emessa il 5 marzo 2014 il Tribunale di Catania, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Giuseppe Boncaldo, volta
ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. in
relazione alle sentenze pronunziate nei suoi confronti, ritenendo insussistenti i
presupposti della preventiva deliberazione unitaria alla luce delle risultanze delle

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Boncaldo il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle diverse sentenze e,
all’esito della compiuta disamina delle stesse, ha, con motivazione congrua,
adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, illustrato
le ragioni di fatto — in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ostative al
riconoscimento della continuazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.

decisioni irrevocabili.

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