Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26010 del 18/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26010 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MIN LUIGI N. IL 25/09/1957
avverso l’ordinanza n. 94/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di BOLZANO, del 23/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 18/02/2015
Ritenuto in fatto.
1.Con ordinanza emessa il 23 giugno 2014 il Tribunale di Bolzano, in funzione
di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da Luigi De Min, volta ad
ottenere la rideterminazione della pena ai fini della declaratoria di avvenuta
locale Procura della Repubblica aveva considerato le pronunce irrevocabili, tra cui
quella del Tribunale di Sondrio, mentre la sentenza del gup del Tribunale di Trento
del 30 aprile 2014 non risultava ancora irrevocabile, essendo stata impugnata.
2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente De
Min, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle
ragioni poste a base della decisione adottata.
Osserva in diritto.
Il ricorso é manifestamente infondato.
Lo stesso, lungi dal formulare censure specifiche alle argomentazioni sviluppate
nel provvedimento impugnato, tende a provocare una nuova, non consentita
valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di
legittimità. L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, tenuto conto delle modalità di
formazione del provvedimento di cumulo e dei principi enunciati costantemente
dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cumuli parziali.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
espiazione della stessa, osservando che il provvedimento di cumulo emesso dalla
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N.
sz46 2045
P.Q.M.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.