Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26007 del 18/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26007 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONGERA ROBERTO N. IL 29/03/1975
avverso l’ordinanza n. 42/2011 TRIBUNALE di CUNEO, del
08/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 18/02/2015

Ritenuto in fatto.

1.11 5 luglio 2014 il Tribunale di Como, in funzione di giudice dell’esecuzione,

disponeva la trasmissione alla Corte di cassazione dell’impugnazione proposta da
Roberto Congera che deduce violazione di legge e vizio della motivazione in

revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e disposto il ripristino della
pena originariamente inflitta con sentenza del Tribunale di Cuneo dell’ 1 dicembre
2009.
Osserva in diritto.

Il ricorso é manifestamente infondato.
Lo stesso costituisce la pedissequa riproposizione delle censure già mosse con la
precedente impugnazione, decisa da questa Corte con sentenza del 16 luglio 2014.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 18 febbraio 2015.

relazione all’ordinanza del Tribunale di Cuneo in data 8 novembre 2013 che aveva

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