Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26005 del 26/01/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26005 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUROLO ANTONIO N. M 19/10/1967
PALMIERI GIUSEPPE N. IL 31/12/1976
avverso la sentenza n. 1623/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
24/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 26/01/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la
decisione di primo grado con la quale Antonio Murolo e Giuseppe Palmieri sono stati
condannati in relazione al reato di cui all’art. 2 legge n. 1423 del 1956 alla pena di mesi
tre di arresto.
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia,
denunciando la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che le doglianze sulle quali è
stato fondato sono manifestamente infondate.
Infatti, la Corte territoriale, all’evidenza, ha correttamente motivato sul trattamento
sanzionatorio, sottolineando i precedenti penali dei ricorrenti anche per fatti molto gravi
specificamente indicati.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille ciascuno, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così d ciso, il 26 gennaio 2015.
della entità della pena.