Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26002 del 26/01/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 26002 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FEDERICO ROBERTO N. IL 01/04/1964
avverso la sentenza n. 105/2013 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 22/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 26/01/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Nocera Inferiore
applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Roberto Federico, con le
circostanze attenuanti generiche, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione,
oltre la multa, con la sospensione condizionale, per avere fabbricato e raccolto
esplosivi micidiali specificamente indicati.

la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riferimento alla
qualificazione giuridica del fatto da qualificarsi nel reato di cui all’art. 678 cod.
pe n .

onAL vt auout, ckda 19teAl ckW. sa2.2.104. 42 § oet.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze sono manifestamente infondate atteso che il tribunale ha dato

conto della corretta qualificazione del fatto, e che qualora l’imputato si limiti a
chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. senza dedurre
alcuna prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si diffonda, in
un’analitica motivazione per escludere l’esistenza di elementi sui quali possa
essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod.
proc. pen., non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta, uno specifico
obbligo motivazionale sul punto e costituendo la richiesta di applicazione della
pena quantomeno un’ammissione del fatto se non addirittura <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA