Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26002 del 26/01/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26002 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FEDERICO ROBERTO N. IL 01/04/1964
avverso la sentenza n. 105/2013 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 22/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 26/01/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Nocera Inferiore
applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Roberto Federico, con le
circostanze attenuanti generiche, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione,
oltre la multa, con la sospensione condizionale, per avere fabbricato e raccolto
esplosivi micidiali specificamente indicati.
la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riferimento alla
qualificazione giuridica del fatto da qualificarsi nel reato di cui all’art. 678 cod.
pe n .
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3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze sono manifestamente infondate atteso che il tribunale ha dato
conto della corretta qualificazione del fatto, e che qualora l’imputato si limiti a
chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. senza dedurre
alcuna prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si diffonda, in
un’analitica motivazione per escludere l’esistenza di elementi sui quali possa
essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod.
proc. pen., non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta, uno specifico
obbligo motivazionale sul punto e costituendo la richiesta di applicazione della
pena quantomeno un’ammissione del fatto se non addirittura <