Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26001 del 26/01/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26001 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MECAJ FATMIR N. IL 15/10/1972
avverso la sentenza n. 8718/2013 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 26/01/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce applicava, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., per quanto qui interessa, a Mecaj Fatmir la pena di
anni tre e mesi sei di reclusione, oltre la multa, in relazione al concorso nel reato
di cui all’art. 12 comma 3 e 3 -ter d.lgs. n. 286 del 1998.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di
riferimento all’art. 129 cod. proc. pen., risultando sufficienti elementi per il
proscioglimento.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze sono manifestamente infondate atteso che, qualora l’imputato
si limiti a chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. senza
dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si diffonda,
in un’analitica motivazione per escludere l’esistenza di elementi sui quali possa
essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod.
proc. pen., non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta, uno specifico
obbligo motivazionale sul punto e costituendo la richiesta di applicazione della
pena quantomeno un’ammissione del fatto se non addirittura «una forma di
ammissione di responsabilità» (Sez. 1, 3.11.1995, Nulli; Sez. 3, 26.6.1995,
Donazzolo; Sez. 1, 13.5.1994, Dellegrottaglie; Sez. 1, 12.1.1994, Di Modugno;
Sez. 5, 10.5.1991, Mazza) o un implicito riconoscimento di colpevolezza (Sez. 6,
19.6.1991, Jomli).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro millecinquecento, ai
sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in
favore della cassa della ammende.
Così deciso, il 26 gennaio 2014.
fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione con