Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 260 del 16/11/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 260 Anno 2017
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAWAD YASSIN N. IL 01/01/1995
avverso la sentenza n. 2592/2015 TRIBUNALE di LUCCA, del
23/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 16/11/2016

Motivi della decisione
Mawad Yassin ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Lucca indicata in epigrafe, con la quale, ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in ordine al delitto di cui
all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990 indicato in rubrica.
L’esponente deduce il vizio motivazionale, in riferimento al mancato
apprezzamento dei presupposti legittimanti l’adozione di sentenza liberatoria ex
art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile.
Occorre considerare che questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato
il principio di diritto in base al quale l’obbligo della motivazione della sentenza non
può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di
patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di
provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta
la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di
proscioglimento ex art. 129 (Sez. U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. U. 27
dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla
giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi
della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto,
la continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della
pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco
delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben
essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia
compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a lamentare
una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più
analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la
volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa
Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato. E, nel caso di specie, il giudice ha espressamente considerato
che dagli atti acquisti al fascicolo – specificamente ed analiticamente richiamati in

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sentenza – non emergono le condizioni per l’adozione di sentenza liberatoria a
norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 16 novembre 2016.

processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro in favore della Cassa

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