Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 26 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
P.m. presso il Tribunale di Ferrara
avverso l’ordinanza del 01/06/2013 del Tribunale di Bologna, emessa nel
procedimento a carico di
Enrico Busoli, nato a Lagosanto il 19/03/1970
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato;
udito l’avv. Palma Seminara, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 01 giugno 2013, ha accolto il
riesame proposto nell’interesse di Enrico Busoli, revocando la misura della
custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti in relazione a plurime
imputazioni riguardanti il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
2.

Il P.m. presso il Tribunale di Ferrara ha proposto ricorso eccependo

l’erronea applicazione della legge penale.
Si osserva in argomento che il Tribunale ha valutato la sussistenza della
gravità indiziaria ed escluso l’applicabilità della diminuente di cui alla norma
incriminatrice, per la natura delle cessioni, la loro ricorrenza ed entità, oltre che
per la situazione specifica accertata nei confronti del Busoli, che conduceva ad

Data Udienza: 26/11/2013

t

escludere l’uso personale e la possibilità di approvvigionamento con proprie
sostanze, attesa la sua condizione economica.
Per contro il giudice di merito ha incomprensibilmente escluso le esigenze
cautelari, ipotizzando che venga concesso in futuro la sospensione condizionale
della pena, beneficio contrastante con l’esclusa sussumibilità della fattispecie
nella condotta attenuata.

1. Il ricorso è fondato.
2.

L’esame dello sviluppo argomentativo del provvedimento, sotto

l’aspetto della valutazione dell’esistenza delle esigenze cautelari evidenzia, che
l’opzione riguardante l’insussistenza delle esigenze cui è pervenuto il giudicante,
è fondata sulla ritenuta possibilità che venga riconosciuto il beneficio della
sospensione condizionale della pena, prospettiva a sostegno della quale vengono
analizzate le condizioni di vita dell’interessato, evocate per escludere la
ravvisabilità nel concreto di circostanze idonee ad impedire la valutazione
prognostica favorevole in ordine alla sua futura astensione dalla consumazione di
ulteriori reati.
In realtà l’assunto valutativo risulta evidentemente contraddittorio, nella
parte in cui l’inquadrabilità dei fatti nel comma quinto della disposizione
incriminatrice, previamente esclusa nell’analisi dei fatti sviluppata del Tribunale,
impedisce che possa ragionevolmente prospettarsi la possibilità di concessione
del beneficio di cui all’art. 163 e segg cod. pen. Invero, con riferimento al reato
di cui all’art. 73 comma primo d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, pur ipotizzando la
scelta di riti alternativi e la concessione di attenuanti generiche, la pena della
reclusione minima applicabile non potrebbe esser inferiore ad anni due e mesi
otto di reclusione, chiaramente superiore al tetto massimo fissato dalla legge
quale condizione per l’accesso al beneficio di cui si è ipotizzato il riconoscimento
a sostegno della conclusione di insussistenza delle esigenze cautelari.
3. La contraddizione richiamata, integrando il vizio di motivazione di cui
all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., impone l’annullamento
dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Bologna.
Così deciso il 26/11/2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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