Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCCHESI CESARE N. IL 28/06/1983
avverso la sentenza n. 3596/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
e
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Lucchesi Cesare, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data
18.11.2014, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna resa dal
Tribunale di Forlì il 21.01.2011, nei confronti della prevenuta, in ordine al reato di
cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
Il ricorrente, con unico motivo, deduce l’omessa applicazione dell’istituto del
lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Osserva che

rispetto ai fatti commessi anteriormente rispetto alla novella del 2010, che ha
introdotto la previsione di che trattasi, nell’ambito dell’art. 186, cod. strada.

Considerato in diritto
1.11 ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
Occorre considerare, con rilievo di ordine dirimente, che questa Corte
regolatrice ha chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, qualora il reato
sia stato commesso sotto il vigore della precedente disciplina e la sentenza di
primo grado abbia determinato la pena con riferimento alla cornice edittale
previgente – come avvenuto nel caso di specie – meno severa rispetto a quella
attuale, la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità può essere
disposta soltanto se, con l’appello, l’imputato aveva devoluto anche la questione
relativa alla sopravvenuta illegalità della pena principale e ciò in quanto il “novum”
normativo, ove ritenuto più favorevole in concreto, va applicato nella sua
integralità, non essendo consentita la combinazione di frammenti normativi delle
due leggi succedutesi nel tempo (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 47906 del 19/11/2013,
dep. 02/12/2013, Rv. 258098).
E bene, il Tribunale di Forlì, con la sentenza del 21.02.2011, irrogò
all’imputato la pena di mesi quattro di arresto oltre l’ammenda. Con l’atto di
appello, il prevenuto ebbe a dolersi della eccessività della pena e del diniego delle
attenuanti generiche. Come si vede, la cornice edittale alla quale ha fatto
riferimento il primo giudice è quella compresa da tre mesi ad un anno di arresto,
vigente alla data del fatto; e l’imputato – che oggi invoca l’applicazione dell’istituto
del lavoro di pubblica utilità, introdotto dalla legge n. 120 del 2010 – in sede di
gravame di merito non ebbe altrimenti a richiedere l’applicazione della pena
detentiva corrispondente al nuovo quadro edittale, introdotto dalla novella del
2010, compreso tra sei mesi ed un anno di arresto, oltre l’ammenda.
Sfuggono, per quanto detto, le condizioni individuate dal diritto vivente
perché i giudici del gravame potessero applicare l’istituto del lavoro di pubblica
utilità ex art. 186 comma 9 bis, cod. strada, atteso che, nel presente procedimento,
tale evenienza avrebbe determinato una inammissibile combinazione dei regimi
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trattandosi di norma più favorevole, la stessa deve trovare applicazione anche

normativi succedutisi nel tempo, incidenti sul trattamento sanzionatorio della
fattispecie di reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per la quale si
procede.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che si impone, segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come a dispositivo. Si
osserva che l’evidenziata inammissibilità del ricorso osta all’applicazione della

hanno da tempo chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla
manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di
non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come
nel caso in esame, successivamente rispetto alla data in cui è stata pronunciata la
sentenza impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000,
dep. 21/12/2000, Rv. 217266).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17 novembre 2015.

disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice

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