Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26 del 16/11/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Risaliti Eleonora, n. a Pistoia il
25/04/1963, rappresentata e assistita dall’avv. Sabrina Serroni, di
fiducia, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Prato, quale giudice dell’esecuzione, n. 51/2015,
in data 08/03/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. Piero
Gaeta che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 08/03/2016, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Prato, quale giudice dell’esecuzione,
revocava nei confronti di Risaliti Eleonora il beneficio della
Data Udienza: 16/11/2016
sospensione condizionale della pena riconosciuto alla predetta con
sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Prato in data 25/02/2014, irrevocabile in data 24/03/2015, essendo
stato concesso in violazione dell’art. 164, comma 4 cod. pen.
2. Avverso detto provvedimento, nell’interesse di Risaliti Eleonora,
viene proposto ricorso per cassazione denunciandosi, quale unico
motivo, l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di
cod. proc. pen. e violazione degli artt. 168 cod. pen. e 674, comma 1
bis, cod. proc. pen.: in particolare, si lamenta che il mancato rilievo
delle cause ostative preesistenti alla concessione del beneficio, poi
revocato, fossero da ritenere “non note” solo per una dimenticanza o,
meglio, per un errore dell’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, appare
immeritevole di accoglimento.
2. Ritiene il Collegio come le dedotte “responsabilità” dell’ufficio in
ordine al mancato rilievo delle cause ostative alla concessione del
beneficio, gravanti innanzitutto sulla stessa imputata
(ben
consapevole, presumibilmente, di aver già ottenuto in passato i
benefici di legge divenuti ostativi) oltre che sulla sua difesa tecnica,
non possano in alcun modo refluire sul provvedimento oggetto di
impugnazione attesa la sua piena legittimità: da qui l’inammissibilità
del ricorso.
3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.500,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
alla Cassa delle ammende.
nullità, di inutilizzabilità o di decadenza ex art. 606, comma 1 lett. c)
Così deciso il 16/11/2016.
Sentenza a motivazione semplificata.
Andrea Pellegrino
Il Presi\d nte
Giacom umu
Il Consigliere estensore