Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25998 del 26/01/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25998 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTALDO LUIGI N. IL 30/03/1970
avverso la sentenza n. 766/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 26/01/2015
’1/44
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano
confermava la decisione di primo grado con la quale, all’esito del giudizio
abbreviato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla
recidiva, Luigi Castaldo veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione
per il reato di cui all’art. 9 comma 2 legge 1423 del 1956.
fiducia, denunciando il vizio della motivazione lamentando il mancato esame dei
&IQ Got
e kioetna-
rilievi difensivi e in ordine al diniegordella continuazione con altra violazione
avvenuta in epoca ravvicinata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, la Corte territoriale ha compiutamente motivato in ordine alla
sussistenza della prova della violazione delle prescrizioni imposte all’imputato.
Si palesa infondato, oltre che generico, il rilievo in ordine al mancato
riconoscimento della continuazione con altra violazione già giudicata, stante la
ritenuta mancanza di elementi idonei a dimostrare il medesimo disegno
criminoso. cQuit ulb Dito 4.9.212A. ,IctitcA), ou-e..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso
consegue
di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, il 26 gennaio 2015.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di