Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25998 del 19/02/2013
Penale Ord. Sez. 4 Num. 25998 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
1. BRUSCAGLIN JENNY
n. il 16.06.1984
2. BOZZATO NICOLAS
n. il 30.01.1989
Avverso l’ordinanza n. 1509/2012 del Tribunale – sezione riesame – di
Venezia del 28.11.2012.
Visti gli atti
Udita in UDIENZA CAMERALE del 19 febbraio 2013 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udite le richieste del Procuratore Generale nella persona del dott.
Tindari Baglione che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Data Udienza: 19/02/2013
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
BRUSCAGLIN JENNY e BOZZATO NICOLAS ricorrono in Cassazione avverso
l’ordinanza, in epigrafe indicata, del Tribunale di Venezia – sezione riesame – con
la quale è stata rigettata la richiesta di riesame dell’ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa nei loro confronti il 30.10.1012 dal GIP del Tribunale
di Padova.
Si denuncia mancanza di motivazione in ordine alla rigetto della sostituzione della
ritenuto indefettibile la custodia in carcere con l’affermazione :” solo l’applicazione
della misura risulta avere interrotto l’attività illecita e considerato l’elevato rischio
di riattivazione dei canali di rifornimento all’evidenza vantati da entrambi gli
indagati, non sussistono elementi per ritenere l’affidabilità dei medesimi con
riferimento alla detenzione domiciliare”. Dunque, per i ricorrenti, il Tribunale non
spiega perché gli arresti presso le proprie distinte abitazioni non siano idonei ad
impedire la continuazione della presunta attività illecita.
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Il motivo esposto è infondato e comporta il rigetto del ricorsi.
La doglianza articolata in punto di adeguatezza della misura cautelare, sotto il
profilo di vizio di motivazione, non può essere accolta, avendo il tribunale
ampiamente motivato sulla pericolosità sociale degli indagati (apprezzando la
gravità del reato emergente da uno spaccio di sostanza stupefacente, che
e
sebbene qualificabile oggettivamente piccolo al minuto, si è protratto stabilmente
per anni, e la personalità degli indagati gravati da una pendenza specifica ed il
Bozzano anche da un arresto risalente al 2005), in tal modo giustificando in modo
adeguato la scelta della misura cautelare carceraria.
Con questa censura, i ricorrenti vorrebbero, inammissibilmente, che questa Corte
esercitasse un controllo di merito, attraverso una non consentita rilettura della
vicenda e una parimenti non consentita rinnovazione del giudizio di adeguatezza e
proporzionalità, effettuato dal giudicante in modo rispettoso del disposto
normativo (art. 275 c.p.p., commi 2 e 3).
Mentre, parimenti in modo corretto ed adeguato il giudicante ha motivato sulla
ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva.
Non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 275 c.p.p. con riferimento innanzitutto
alla motivata gravità del reato, in tal modo giustificando l’applicazione della
misura cautelare in carcere, ritenuta necessaria per elidere il rischio concreto di
recidiva.
Come è noto, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione
di reati della stessa indole, prevista dall’art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità
custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Si premette che il Tribunale ha
sociale dell’indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e
circostanze del fatto e dalla sua pericolosità. Peraltro, nulla impedisce di attribuire
alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il
profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo
dell’apprezzamento della capacità a delinquere: in vero, le specifiche modalità e
circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il
giudizio sulla pericolosità dell’indagato, costituendo la condotta tenuta in
occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la
di recente, Cass., Sez. 2^, 22 giugno 2005, Pezzano).
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
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ricors& e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso
al Direttore dell’Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 c.1 ter disp. Att. C.p.p.
Così deciso in Roma alla udienza camerale del 19 febbraio 2013.
sigliere estensore
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
1 3 GIU. 2013
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