Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25993 del 26/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25993 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN HASSEN LOTFI N. IL 15/12/1978
OtuD,UuD,Lti).A1
,
avverso lasentenza 11.5006/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 26/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile pei ìgpecificità dei
motivi l’appello proposto da Ben Hassen Lofti avverso la sentenza del Tribunale
di Ravenna che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 22 comma 12
d.lgs. n. 286 del 1998.

2. Avverso la citata ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

reato era prescritto al momento della proposizione dell’appello.
Contesta la valutazione della Corte territoriale in ordine alla genericità della
richiesta delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale,
avendo rilevato la errata considerazione del primo giudice quanto alla personalità
dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, le doglianze del ricorrenti sono, all’evidenza, manifestamente
infondate tenuto conto delle puntuali motivazioni del giudice di primo grado e
della genericità dell’atto di appello come rilevato dalla Corte territoriale.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro
1.000 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa della ammende.

Così deciso, il 26 gennaio 2015.

a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge atteso che il

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