Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25991 del 26/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25991 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORCARO NUNZIO N. IL 08/12/1972
avverso la sentenza n. 7740/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 2409 02,0
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 26/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna
confermava la sentenza di primo grado con la quale, all’esito del giudizio
abbreviato, Nunzio Porcaro è stato condannando, ritenuta la continuazione anche
con altro reato per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile e la recidiva, alla
pena di mesi quattro e giorni tredici di reclusione, quale aumento sulla pena già
inflitta, in relazione a più violazioni di cui all’art. 9, comma 1, legge 1423 del

2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,

denunciando il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e 62

bis cod. pen.

fondato soltanto sulla recidiva, senza considerare che il fatto non può
considerarsi grave.
Contesta, quindi, la eccessiva entità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente in ordine alla entità della pena si sostanziano,
all’evidenza, in censure di fatto, avendo la Corte territoriale compiutamente
argomentato sul punto.
In specie, premesso che la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.
pen. è applicabile soltanto con riferimento ai reati contro il patrimonio, deve
essere ribadito che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini
dell’art. 62

bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa

dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato
(Sez. 6, n. 42688, 24/09/2008, Caridi, rv. 242419). A detti canoni si è attenuta,
all’evidenza, la Corte di merito sottolineando i numerosi e gravi precedenti penali
del ricorrente e la reiterazione della condotte in contestazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
2

1956.

r

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 26 gennaio 2015.

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