Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25990 del 26/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25990 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANNARINO MICHELE N. IL 08/05/1973
avverso la sentenza n. 372/2012 TRIBUNALE di PAOLA, del
18/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 26/01/2015

ì,

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Paola, in composizione
monocratica, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, condannava
Michele Mannarino, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro
100 di ammenda per il reato di cui all’art. 651 cod. pen. per avere rifiutato di
dare indicazioni sulla propria identità personale al personale del Corpo forestale

2. Ha proposto appello, qualificato ricorso per cassazione, l’imputato tramite
il difensore di fiducia, deducendo che in dibattimento è emerso che la richiesta
dei documento non era finalizzata alla identificazione, ma alla acquisizione dei
dati anagrafici per la redazione del verbale di contravvenzione. Così che, non può
configurarsi il reato contestato che si riferisce al rifiuto delle generalità e non alla
mancata esibizione del documento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato esclusivamente su censure in fatto non sindacabili in
questa sede, avendo, peraltro il tribunale Compiutamente motivato in ordine alla
configurabilità del reato contestato. Peraltro, va ricordato che il reato di cui
all’art. 651 cod. pen. è configurabile per il solo fatto che vengano rifiutata
l’indicazione delle generalità (Sez. 6. n. 34689, 03/07/2007, Tedesco, rv.
237606).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro
1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla
cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 gennaio 2015.

dello Stato.

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