Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25989 del 26/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25989 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENDOLIA ROBERTO N. IL 12/10/1985
avverso la sentenza n. 552/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
07/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 26/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la
decisione di primo grado con la quale Roberto Mendolia veniva condannato, con la
continuazione alla pena di mesi quattro e giorni venti di arresto per il reato di cui all’art. 4
legge n. 110 del 1975 e per quello di cui all’art. 707 cod. pen. per avere portato senza
giustificato motivo fuori dall’abitazione un coltello a serramanico, nonché, per avere
detenuto chiavi alterate.

denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione rilevando che la Corte di
appello ha fatto riferimento alle valutazioni del primo giudice senza operare alcuna
valutazione critica ed esaminare le deduzioni difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché generico, atteso che non
adempie all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta di annullamento (art. 581 lettera c) cod. proc. pen.)
proponendo censure che non tengono conto delle argomentazioni poste a fondamento
della decisione impugnata. Tanto, in specie, tenuto conto che il giudizio è stato celebrato
con il rito abbreviato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 26 gennaio 2015.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,

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