Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25986 del 26/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25986 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRETTA GIANLUCA N. IL 07/03/1978
avverso la sentenza n. 6146/2014 TRIBUNALE di TARANTO, del
10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 26/01/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Taranto applicava, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la continuazione e le circostanze
attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, a Gianluca Pretta pena di anni uno
e mesi dieci di reclusione, oltre la multa, in relazione ai reati di detenzione
illegale di arma e ricettazione della stessa.

vizio della motivazione con riferimento all’art. 129 cod. proc. pen., risultando
sufficienti elementi per il proscioglimento.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del tutto generiche sono, altresì, manifestamente infondate
atteso che, qualora l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione della pena ex art.
444 cod. proc. pen. senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è necessario
che il giudice si diffonda, in un’analitica motivazione per escludere l’esistenza di
elementi sui quali possa essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento
previste dall’art. 129 cod. proc. pen., non richiedendo tale indagine, se
negativamente risolta, uno specifico obbligo motivazionale sul punto e
costituendo la richiesta di applicazione della pena quantomeno un’ammissione
del fatto se non addirittura «una forma di ammissione di responsabilità»
(Sez. 1, 3.11.1995, Nulli; Sez. 3, 26.6.1995, Donazzolo; Sez. 1, 13.5.1994,
Dellegrottaglie; Sez. 1, 12.1.1994, Di Modugno; Sez. 5, 10.5.1991, Mazza) o un
implicito riconoscimento di colpevolezza (Sez. 6, 19.6.1991, Jomli).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro millecinquecento, ai
sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in
favore della cassa della ammende.
Così deciso, il 26 gennaio 2014.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando il

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