Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25984 del 26/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25984 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRELLI VINCENZO N. IL 06/10/1974
avverso la sentenza n. 560/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
17/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 26/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari in parziale riforma
della decisone di primo grado riduceva a mesi quattro di reclusione la pena inflitta a
Vincenzo Ferrelli per più violazioni di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956 in
continuazione con precedente condanna per lo stesso reato continuato.

2.

Propone ricorso per cassazione il predetto, personalmente, lamentando la

mancata assoluzione per insufficienza della prova, non essendo stato accertato che stesse

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché generico, atteso che non
adempie all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta di annullamento (art. 581 lettera c) cod. proc. pen.)
proponendo censure che non tengono conto delle argomentazioni poste a fondamento
della decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così de iso, il 26 gennaio 2015.

guidando il motociclo, e l’eccessiva entità della pena.

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