Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25983 del 26/01/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25983 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARUANNO LORENZO N. IL 04/06/1969
avverso la sentenza n. 181/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 26/01/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari in parziale riforma
della decisone di primo grado, esclusa la recidiva, rideterminava in mesi otto di reclusione
la pena inflitta a Lorenzo Aruanno per il reato di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423 del
1956.
2. Propone ricorso per cassazione il predetto, personalmente, denunciando il vizio di
motivazione con riferimento all’art. 129 cod. proc. pen. e alla sussistenza di cause che
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché generico, atteso che non
adempie all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta di annullamento (art. 581 lettera c) cod. proc. pen.)
proponendo censure che non tengono conto delle argomentazioni poste a fondamento
della decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 26 gennaio 2015.
determinano la immediata declaratoria di non punibilità.