Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25982 del 26/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25982 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COZZETTO PIETRO N. IL 28/07/1977
avverso la sentenza n. 1315/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
28/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 26/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce in parziale riforma
della decisione di primo grado riduce ad anni due e mesi quattro di reclusione, oltre la
multa, inflitta a Pietro Cozzetto condannato, con il rito abbreviato, ritenuta la
continuazione per i reati di detenzione e porto illegale di un fucile a canne sovrapposte,
alterato mediante il taglio del calcio e delle canne, della ricettazione dell’arma e del reato
di violenza privata e di quello di cui all’art. 703 cod. pen..

denunciando il vizio della motivazione in relazione al reato di violenza privata e a quello di
cui all’art. 703 cod. pen..
Contesta la sussistenza del dolo del reato di violenza privata, avendo l’imputato agito
per il timore di subire un male ingiusto preoccupato delle condotte dei profughi e dei loti,
atteggiamenti aggressivi.
Lamenta, altresì, la configurabilità del reato di cui all’art. 703 cod. pen. stante la
mancanza del pericolo per la pubblica incolumità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
I rilievi sono manifestamente infondati quanto al reato di violenza privata commesso
in danno dei giornalisti alla luce delle argomentazioni dei giudici di appello che hanno dato
atto che il ricorrente ha tenuto un comportamento idoneo ad incutere timore nei
destinatari dell’azione ed hanno ragionevolmente escluso, anche tenuto conto di quanto
accertato dalle immagini registrate, la rilevanza della dichiarata convinzione di agire nei
confronti delle persone straniere.
Anche le censure relative all’art. 703 cod. pen. sono manifestamente infondate,
atteso che la condotta è stata posta in essere in luogo abitato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 26 gennaio 2015.

2. Propone ricorso per cassazione il Cozzetto, a mezzo del difensore di fiducia,

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