Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25980 del 26/01/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25980 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRASSANO LEONARDO N. IL 17/04/1978
avverso la sentenza n. 2123/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 26/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la
decisone di primo grado con la quale Leonardo Grassano veniva condannato alla pena di
mesi sei di arresto il reato di cui all’art. 9, comma 1, legge 1423 del 1956.

2. Propone ricorso per cassazione il predetto, personalmente, denunciando il vizio di
motivazione e la violazione di legge, lamentando la illogicità della parte motiva della
sentenza quanto alla responsabilità ed al mancato riconoscimento delle circostanze

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché generico, atteso che non
adempie all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta di annullamento (art. 581 lettera c) cod. proc. pen.)
proponendo censure che non tengono conto delle argomentazioni poste a fondamento
ARIZ’
. linow4o-G,,e51 ,9) ,A.A2 raitA
della decisione impugnata..“U.Vet- 24-A4-40 CAP,
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 26 gennaio 2015.

allego •

attenuanti generiche.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA