Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25977 del 26/04/2018

Penale Sent. Sez. 2 Num. 25977 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PISA FABIO

Data Udienza: 26/04/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
A.A.
B.B.
avverso la sentenza del 26/07/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. A.A. e B.B. ricorrono per Cassazione, a mezzo dei loro
difensori, avverso la sentenza emessa a seguito di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
dal Giudice dell’ Udienza Preliminare del Tribunale di Torino in data 26/07/2017 in forza della
quale il giudice, applicata la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all’ art. 648

ter loro in concorso ascritto, ha ordinato la confisca dei beni, crediti ed altre utilità nella
disponibilità di A.A. e B.B., in solido fra loro, sino alla concorrenza di
euro 2.329.186,30.
1.1. I difensori dei ricorrenti deducono, con identico motivo, violazione degli artt. 648

ter e 648 quater cod. proc. pen.
1

Lamentano, in particolare, che la confisca poteva essere disposta unicamente per i beni
di provenienza delittuosa laddove emergeva dagli atti che l’ oro trattato dagli imputati
proveniva, per la maggior parte, da attività lecita imprenditoriale e cioè da acquisti di metallo
regolarmente effettuati tramite il negozio “Compro Oro” che operava, regolarmente
autorizzato, in Slovenia, come confermato dall’ unico teste escusso nel corso delle indagini
preliminari Curti Paolo.
1.2. Rilevano che in considerazione della natura sanzionatoria della confisca per
equivalente, l’ ammontare di questa doveva essere determinato in misura pari al prodotto o al

relazione a profitti leciti, dovendosi, pertanto, ridurre l’ entità della confisca per equivalente
stabilita nella misura sopra indicata.

2.11 Sostituto Procuratore Generale in persona di M. Giuseppina Fodaroni ha
depositato requisitoria scritta in data 09/04/2018 con la quale ha chiesto dichiararsi l’
inammissibilità dei ricorsi in ragione della correttezza e della conformità a diritto del
provvedimento impugnato a fronte di una deduzione dei ricorrenti in contrasto con il tenore
stesso del capo di imputazione in relazione al quale è intervenuta l’ applicazione della pena su
concorde richiesta delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono ritenersi inammissibili per le ragioni appresso specificate.

2. Va premesso che si sensi dell’art. 648 quater, nel caso di condanna o di applicazione
della pena sulla richiesta delle parti, sulla richiesta a norma dell’art.444 cod. proc. pen., per
uno dei delitti previsti dagli artt.648 bis 648 ter e 648 ter 1 cod .pen. è sempre ordinata la
confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengono a
persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice
ordina la confisca delle somme di danaro, dei beni o delle utilità delle quali il reo ha la
disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o
prezzo del reato.
Il Tribunale, per poter procedere alla confisca per equivalente, deve indicare il profitto
del reato, vale a dire quale sia l’entità del vantaggio economico già conseguito o che l’imputato
avrebbe comunque conseguito con l’attività illecita posta in essere.
Costituisce, infatti, consolidato principio di diritto quello secondo il quale la confisca per
equivalente assolve ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica
modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un

2

profitto effettivamente conseguito mediante il reato mentre non poteva essere operata in

sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 50982 del 20/09/2016, Douma, Rv. 268729).
2.1. Nel caso di specie il giudice di merito ha correttamente individuato quale prodotto
del reato l’ equivalente monetario dell’ oro lavorato di provenienza illecita per il complessivo
corrispettivo risultante dalle singole fatture specificamente indicate nel capo di imputazione ed
espressamente richiamate in sentenza, contestazione in relazione alla quale è intervenuto il
patteggiamento.

mentre i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione, deducono, in modo inammissibile,
dati fattuali relativi alla asserita provenienza lecita di parte dell’ oro di cui alle fatture sopra
richiamate, peraltro solo genericamente prospettati e non dimostrati in alcun modo, che non
possono essere certamente esaminati in questa sede.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore
della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai
ricorsi, si determina equitativamente in euro duemila ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26/04/2018
Il Consigli e estensore

residente

L’ iter argomentativo appare, dunque, congruo e logico in fatto e corretto in diritto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA