Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25977 del 26/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25977 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MARINIS ANTONIO N. IL 02/11/1967
avverso la sentenza n. 58/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
11/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 26/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Potenza
confermava la decisione di primo grado con la quale Antonio De Marinis veniva
condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’art. 9 comma
2 legge 1423 del 1956, non essendo stato trovato presso l’abitazione negli orari
prescritti.

fiducia, denunciando la violazione di legge lamentando la mancanza della prova
certa della responsabilità tenuto conto della possibilità della estemporanea
necessità del sottoposto di allontanarsi dall’abitazione riconducibile al conclamato
stato di alcooldipendenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, la Corte territoriale ha compiutamente motivato in ordine alla
esistenza della prova certa della responsabilità, al di là del ragionevole dubbio,

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iustificazione in ordine ASIA/

dando atto che l’appellante non ha mai fornito alcun

motivo che lo aveva indotto a non fare rientro nella propria abitazione all’orario
prescritto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 26 gennaio 2015.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di

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