Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25976 del 26/01/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25976 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALILEO TIZIANO N. IL 14/07/1973
avverso la sentenza n. 720/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 26/01/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata
di Taranto, dichiarava inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto da Tiziano Galileo
avverso la sentenza di primo grado con la quale veniva condannato in relazione al reato di
cui all’art. 9, comma 1, legge n.1423 del 1956.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,
denunciando il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova e al trattamento
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per evidente aspecificità dei motivi,
atteso che l’impugnazione non è stata valutata nel merito, ma è stata dichiarata
inammissibile perché tardiva.
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Alla dichiarazione di inammissibilità del ricor—s3[Consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 26 gennaio 2015.
sanzionatorio.