Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25975 del 26/01/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25975 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SINANI LORENC N. IL 31/05/1976
avverso la sentenza n. 6302/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 26/01/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la
decisione di primo grado con la quale, all’esito del giudizio abbreviato Sinani Lorenc
veniva condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque e
giorni dieci di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, T.U. imm.
perché essendo stato espulso dal territorio dello Stato il 3.2.2007 mediante
accompagnamento alla frontiera, faceva illegalmente rientro in Italia.
Escludeva la sussistenza dei presupposti per concedere il beneficio della sospensione
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,
denunciando la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della sospensione
condizionale della pena non avendo la Corte di appello tenuto conto delle condizioni
personali e avendo escluso il beneficio soltanto in ragione di precedenti condanne non
ostative in ragione della pena complessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure mosse dal ricorrente sono, all’evidenza, in parte fondate su motivi
assolutamente generici; inoltre, le stesse devono ritenersi manifestamente infondate,
avendo la Corte territoriale indicato in maniera logica ed esauriente le argomentazioni
poste a fondamento della propria decisione.
Del tutto legittimamente, infatti, la Corte di appello ha ritenuto di non poter
formulate una prognosi favorevole, tenuto conto delle precedenti condotte del ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così djeciso, il 26 gennaio 2015.
condizionale tenuto conto dei precedenti penali dell’imputato.