Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25974 del 26/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25974 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALENTINO CARMELO N. IL 01/08/1970
avverso la sentenza n. 2802/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 26/01/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo con la sentenza indicata in epigrafe in parziale
riforma della decisione di primo grado, riconosciute le circostanze attenuanti generiche,
rideterminava in mesi tre di arresto ed euro 100 di ammenda la pena inflitta a Carmelo
Valentino per il reato di cui all’art. 678 cod. pen. per avere detenuto e posto in vendita
materiale esplosivo senza la prescritta licenza dell’autorità di p.s..

2. Avverso la citata sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, a mezzo

ordine alla determinazione della pena quanto all’applicazione dei criteri di cui all’art. 133
cod. pen. con riferimento alla entità del fatto ed alle condizioni di vita dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la
Corte territoriale compiutamente motivato in ordine alla rideterminazione della pena,
all’esito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dei precedenti
penali anche specifici dell’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle
ammende.

Così deci o, il 26 gennaio 2015.

del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione in

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