Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25973 del 26/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25973 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AMBROSIO NICOLA N. IL 06/12/1973
avverso la sentenza n. 2768/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 03/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 26/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro confermava la
decisione di primo grado con la quale Nicola D’ambrosio è stato condannato, con la
continuazione e le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante
contestata, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di
detenzione illegale di due pistole, clandestine perché prive di matricola, nonché della
ricettazione delle stesse.

lamentando che i giudici di appello non hanno esaminato e motivato in ordine ai rilievi
difensivi con riferimento alla nozione di luogo pubblico ed alla clandestinità delle armi,
mancando la prova della condotta materiale della alterazione o cancellazione dei dati
identificativi.
Lamenta, altresì, il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
I ricorrente ha in parte reiterato le doglianze già oggetto dell’appello sulle quali la
Corte territoriale ha adeguatamente motivato dando atto che il reato contestato è quello
di detenzione delle armi e che sussiste la clandestinità con conseguente concorso del
reato di cui all’art. 23 legge n. 110 del 1975.
Sono manifestamente infondati i rilievi in ordine alla pena e alla circostanza
attenuante invocata, attesa la fattispecie concreta.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro
ammende.
Così deciso, il 26 gennaio 2015.

mille in favore della cassa della

2. Propone ricorso per cassazione il predetto, a mezzo del difensore di fiducia,

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