Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25971 del 26/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25971 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LICATA GAETANO N. IL 25/11/1950
avverso la sentenza n. 1048/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 26/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la
decisione di primo grado con la quale Gaetano Licata veniva condannato, con la
continuazione alla pena di mesi tre di arresto ed euro 200 di ammenda per il reato di cui
all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per avere portato senza giustificato motivo fuori
dall’abitazione strumenti da punta e da taglio; in particolare un taglierino, nonché, del
reato di guida senza patente.

violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui
all’art. 4 legge n. 110 del 1975, trattandosi di un taglierino che veniva trovato a seguito di
perquisizione nell’auto del ricorrente e non indosso allo stesso che non aveva
consapevolezza dell’esistenza di tale oggetto.
In secondo luogo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, tenuto conto del comportamento processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Sono manifestamente infondati tutti i rilievi che si sostanziano, invero, in censure di
merito, atteso che la motivazione della sentenza impugnata risulta compiuta ed immune
dai vizi denunciati.
La Corte di appello, infatti, ha adeguatamente motivato sia in ordine alla idoneità del
coltellino ad offendere e della mancanza di giustificato motivo, sia per quel che riguarda la
disponibilità dello stesso da parte del ricorrente. Anche il diniego delle circostanze

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attenuanti invocate è stato correttamente argomentat
e Ali.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso

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onsegue di diritto la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 26 gennaio 2015.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la

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