Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25970 del 26/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25970 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRAZIANO LUCIANO N. IL 02/04/1951
avverso l’ordinanza n. 1075/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 22/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 26/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava
le istanze avanzate da Luciano Graziano volte all’applicazione dell’affidamento in prova al
servizio sociale e della detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter comma 1 Ord. Pen. non
potendo, allo stato, formulare una fondata prognosi favorevole alla luce dei risultati
dell’osservazione scientifica e tenuto conto della recente commissione di un grave reato in
danno della compagna e della mancanza di riferimenti esterni.

a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione
quanto alla valutazione della pericolosità sociale attuale ridimensionando la gravità del
fatto commesso ai danni della convivente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata dà conto con discorso giustificativo congruo, esente da vizi di
illogicità e contraddizione, del convincimento del tribunale ancorato agli elementi acquisiti.
A fronte di ciò il ricorso risulta fondato su censure di merito volte alla mera
rivalutazione, preclusa nel giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 26 gennaio 2015.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato,

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