Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25969 del 26/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25969 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO FEDELE N. IL 09/01/1971
avverso la sentenza n. 711/2007 CORTE APPELLO di ANCONA, del
18/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 26/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona, in parziale
riforma della decisione di primo grado, confermava, per quanto qui interessa, la
responsabilità di Fedele Di Rocco per il reato di ricettazione di una pistola con matricola
parzialmente alterata.

2. Propone ricorso per cassazione il predetto, a mezzo del difensore di fiducia,
denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione

In secondo luogo ribadisce la violazione del divieto di bis in idem con riferimento ai
fatti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Ancona del 26.2.2004.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto al presupposto della ricettazione la Corte di appello ha dato atto
dell’avvenuto accertamento della alterazione dei dati identificativi dell’arma e il ricorrente
non allega elementi idonei a contraddire tale valutazione.
Palesemente aspecifica è la doglianza in ordine alla violazione del divieto di bis in
idem in mancanza della indicazione in ordine alla precedente condanna, a fronte della

ritenuta infondatezza del rilievo già formulato in sedzy
di appello.
im.d..u.Ava, ohLt..ivt urt. atee/t, t.moze L4e)
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 26 gennaio 2015.

della prova della responsabilità in assenza della prova che l’arma fosse alterata.

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