Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25968 del 26/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25968 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO DOMENICO N. IL 10/07/1957
avverso la sentenza n. 1963/2004 CORTE APPELLO di BARI, del
13/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 26/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, in parziale riforma
della decisione di primo grado, confermava la responsabilità di Domenico Esposito per i
reati di cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina e detenzione di una pistola e
rideterminava la pena in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando il vizio di
motivazione in ordine alla valutazione della prova della responsabilità, al di là del

Afferma che non è stato visto cedere lo stupefacente e tanto meno maneggiare
l’arma

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La Corte di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente in relazione ai
suddetti reati con discorso giustificativo corretto e compiuto, immune dai vizi denunciati
avendo fondato la valutazione della prova su argomenti logici e privi di interne
contraddizioni, ancorati alle circostanze di fatto emerse nel processo.
Il ricorrente, all’evidenza, muove censure di merito volte ad una inammissibile
rivalutazione di detti elementi.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 26 gennaio 2015.

ragionevole dubbio.

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