Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25967 del 18/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25967 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLI NOCI MASSIMILIANO N. IL 01/11/1973
avverso la sentenza n. 680/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 18/12/2014

1. Delli Noci Massimiliano, col difensore di fiducia, ricorre per
cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di
Lecce, nella sezione distaccata di Taranto, in data 2 ottobre 2012,
confermava quella di prime cure pronunciata dal tribunale tarantino
il 15 aprile 2009 e, con essa, la condanna alla pena di mesi dieci di
reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 9/2
L. 1423/1956, per avere, quale sottoposto a misura di prevenzione
con obbligo di soggiorno, violato la prescrizione di non
allontanandosi dalla sua abitazione in orario non consentito; in
Taranto, il 4 ottobre 2005.
A sostegno della impugnazione denunciava la difesa ricorrente
violazione di legge e difetto della motivazione in relazione alla
determinazione della pena ed alla omessa concessione delle
attenuanti generiche.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ha infatti la corte distrettuale esaustivamente argomentato a
sostegno del trattamento sanzionatorio, replicando sul punto al
motivo di gravame che soltanto ad esso faceva riferimento, in
particolare osservando che la pena base applicata alla fattispecie era
vicina al minimo edittale e che, attesi i precedenti numerosi a
carico, l’imputato non era meritevole delle attenuanti generiche né
del riconoscimento di qualunque beneficio di legge.
Trattasi di motivazione coerente con le regole della logica e con
quelle di diritto positivo alla quale la difesa ricorrente contrappone
generiche ed apodittiche doglianze di merito.
3. Alla declaratoria di inammissibilità, preclusiva del
riconoscimento della prescrizione nel frattempo, in astratto,
maturata, segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna alle spese
ed al versamento di una somma in favore della Cassa per le
ammende, somma che si reputa equo liquidare in euro 1000,00.
P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
In Roma, addì 18 dicembre 2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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