Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25966 del 18/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25966 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALOIERO FRANCESCO N. IL 15/11/1978
avverso la sentenza n. 2211/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di COSENZA, del 11/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 18/12/2014

1. Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cosenza il dì 11
dicembre 2013 con la quale, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata
applicata a Caloiero Francesco, imputato come in atti, la pena di
anni due, mesi cinque, giorni diciannove di reclusione ed euro
4939,00 di multa, propone ricorso per cassazione il prevenuto,
assistito dal difensore di fiducia, deducendo: a) violazione della
legge processuale in relazione all’art. 444 co. 3 c.p.p., perché non
rigettata la richiesta di patteggiamento in considerazione della
illegittimità della richiesta subordinata, attribuita all’imputato
ancorchè proposta dal solo coimputato, di patteggiamento
condizionato alla concessione della sospensione condizionale della
pena, inapplicabile in favore del ricorrente, b) violazione dell’art.
129 c.p.p. perché non verificata la ricorrenza di cause di
proscioglimento.
L’impugnazione veniva assegnata alla settima sezione di questa
Corte, con le conseguenti comunicazioni di rito.
2. Il ricorso è manifestamente infondato ai sensi dell’art. 606 co. 3
c.p.p., dappoichè il giudice del merito ha sufficientemente dato
conto di ogni determinazione conseguente al patteggiamento
intervenuto tra le parti per la definizione del processo, di guisa che
l’esposta lamentela dei ricorrenti si appalesa strumentale e dilatoria.
D’altra parte giova rammentare che la richiesta di pena concordata
ovvero l’adesione alla pena proposta dall’altra parte comporta la
rinuncia a far valere le proprie eccezioni e difese (Cass. pen.
25.11.193, Arvieri, m. 197720) e che la necessità di una
motivazione della sentenza, in ipotesi di applicazione dell’art. 444
c.p., risulta soddisfatta anche se questa sia articolata succintamente
(Cass. sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto, m. 191135; Cass.
pen., sez. VI, 8 marzo 1991, Caratti, m. 201809).
Quanto, infine, allo specifico della doglianza difensiva, osserva il
Collegio che la istanza di patteggiamento subordinata alla
concessione della sospensione condizionale della pena non risulta
riportata nella motivazione della sentenza impugnata, la quale fa
.
riferimento ad una richiesta non condizionat
Consegue che, in assenza della prova dell’assunto difensivo, non
autosufficiente, deve il Collegio valutare gli esiti processuali
riportati nell’atto impugnato, esiti che escludono la ricostruzione
difensiva.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

3. L’impugnazione è pertanto inammissibile ed alla declaratoria di
inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., consegue sia la
condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al
pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
somma che si stima equo determinare in euro 1500,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 18 dicembre 2014
Il consigliere relatore
Il Pr sidente

P. Q. M.

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