Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25965 del 18/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25965 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO MARTIRE GIUSEPPE N. IL 19/03/1965
avverso la sentenza n. 452/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 18/12/2014

1. Lo Martire Giuseppe, personalmente, propone ricorso per
Cassazione avverso la sentenza resa il 24 settembre 2013 dalla
Corte di appello di Lecce, nella sezione distaccata di Taranto, che
aveva confermato quella pronunciata il 16 giugno 2009 dal
Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria e, con essa, la
sua condanna alla pena di un anno di reclusione perché giudicato
colpevole dei reati di cui agli artt. 612 e 581 c.p., capo a), 635 c.p.,
capo b) e 424 co. 1 c.p., capo c); in Manduria il 9 dicembre 2006.
Il ricorso, dappoichè non sottoscritto dall’imputato né da difensore
abilitato, è stato assegnato alla settima sezione penale della Corte.
2. L’impugnazione è inammissibile giacchè proposta con atto non
sottoscritto (art. 110 c.p.p.) eppertanto non riferibile all’imputato.
Sul punto richiama il Collegio Cass., sez. I, n. 27162, 8.5.2013, rv.
256613, secondo il cui insegnamento è inammissibile il ricorso per
cassazione in calce al quale risulti apposto un semplice segno di
croce privo, come nella fattispecie, della annotazione di un pubblico
ufficiale (tra i quali non rientra il difensore) che attesti l’identità del
presentatore e la sua impossibilità a sottoscriverlo.
Alla declaratoria di inammissibilità, preclusiva di ogni rilievo della
prescrizione nel frattempo maturata, consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della
Cassa per le ammende, somma che si liquida equitativamente in
euro 500,00
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
In Roma, addì 18 dicembre 2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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