Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25964 del 13/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25964 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRISCITIELLO GIUSEPPE N. IL 22/03/1984
avverso la sentenza n. 5070/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di AVELLINO, del 13/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Gip del Tribunale di Avellino, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., ritenuta la continuazione e riconosciute le circostanze
attenuanti generiche, applicava la pena nella misura indicata a Giuseppe Criscitiello in
relazione ai reati di detenzione e porto illegale di un ordigno, danneggiamento e minaccia.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, lamentando che il
giudice non ha motivato in ordine ai presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen..

beneficio della sospensione condizionale della pena, pur avendo indicato che era stato
oggetto di richiesta delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile stante la manifesta infondatezza delle
doglianze.
Qualora l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc.
pen. senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si
diffonda, in un’analitica motivazione per escludere l’esistenza di elementi sui quali possa
essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.,
non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta, uno specifico obbligo
motivazionale sul punto e costituendo la richiesta di applicazione della pena quantomeno
un’ammissione del fatto se non addirittura <

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