Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25963 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25963 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Ion Burduja, nato a Dubasari (Moldavia) •

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avverso la sentenza del 30 aprile 2015 emessa dalla Corte d’appello di
Venezia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Venezia ha
ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna di Ion Burduja all’autorità
giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, richiesto con mandato
d’arresto europeo del 23.2.2015 emesso dalla Procura della Repubblica di

Data Udienza: 17/06/2015

Amburgo sulla base del mandato di cattura interno disposto dalla stessa
procura 1’11.2.2015 per i reati di rapina a mano armata posta in essere in
un’abitazione privata e lesioni personali (artt. 223 comma 1, 224 comma 2 n.
1 e 4, 239 comma 1, 249 comma 1, 250 comma 2 n. 1, 253 comma 1, 255,
25 comma 2 52 cod. pen. tedesco).
La consegna è stata subordinata a soddisfatta giustizia italiana, in quanto il

dal G.i.p. del Tribunale di Trani per altri reati commessi in Italia.

2. Contro questa decisione l’avvocato Cesare Vanzetti, difensore
dell’imputato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico
motivo, la violazione degli artt. 6 comma 3 e 18 comma 1 lett. t) legge n. 69
del 2005. Secondo il ricorrente dalla documentazione trasmessa dall’autorità
richiedente non emergono elementi indiziari per ritenere il coinvolgimento del
Burbuja nella rapina oggetto del mandato d’arresto europeo, né la Corte
d’appello ha evidenziato alcun fatto evocativo della commissione della rapina
da parte dello stesso, sicché deve ritenersi sussistente la totale mancanza di
motivazione, che giustifica l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato ,
1.1. Questa Corte in più occasioni ha affermato che la mancata
trasmissione ovvero la mancata acquisizione del provvedimento cautelare
interno non determina alcuna conseguenza sulla validità della richiesta di
consegna qualora il mandato d’arresto europeo contenga tutti gli elementi
necessari per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a
carico della persona di cui è domandata la consegna, con l’indicazione delle
fonti di prova nonché dell’epoca e del luogo in cui il fatto è stato commesso e
della sua qualificazione giuridica (Sez. VI, n. 45668 del 29/12/2010, Chaoui,
Rv. 248972; Sez. VI, n. 16942 del 21/4/2008, Ruocco, Rv. 239428).
1.2. Nella specie, il mandato d’arresto europeo contiene tutte le
informazioni richieste dalla legge n. 69 del 2005 in ordine ai fatti addebitati al
Burduja e alle fonti di prova a carico: infatti, risulta una dettagliata
descrizione delle condotte attribuite al consegnando e ai suoi complici,

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Burduja è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere disposta

dall’introduzione nell’abitazione privata alle aggressioni realizzate ai danni di
Hamnner e Disli, cioè le vittime della rapina e delle lesioni, che hanno anche
reso le dichiarazioni accusatorie, evidentemente riconoscendo tra gli
aggressori lo stesso Burduja.
In base a tali elementi, contenuti nel mandato d’arresto europeo, si deve
ritenere che correttamente la Corte d’appello ha riconosciuto sussistenti i

doglianze avanzate nel ricorso circa la mancanza di elementi in grado di
provare il coinvolgimento del Burduja nei fatti oggetto della richiesta di
consegna.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5
della legge n. 69 del 2005.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5
legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 17 giugno 2015
Il Consig ere estensore

gravi indizi di colpevolezza, mentre del tutto infondate si dimostrano le

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