Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25962 del 16/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 25962 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TREVISANO MASSIMO N. IL 20/12/1986
avverso l’ordinanza n. 221/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 12/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/soMite le conclusioni del PG Dott. /4444Af0 7-gA 7-t ”
4e- i

L o.

Uditi difensor Avv.;

!„-1.3. , 6 .”-.4

Lp.2–z4-3

12- 4—

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Trivisano Massimo ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso

l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto in data 13
maggio 2014, che ha dichiarato inammissibile l’appello da lui interposto avverso la sentenza
del G.u.p. presso il Tribunale di Taranto in data 23 dicembre 2013, che lo condannava alla
pena di anno uno, mesi dieci e giorni quattordici di reclusione per i reati di cui agli artt. 337,

2. Il ricorrente ha dedotto, al riguardo, la violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., in
relazione all’art. 606, lett. b), c.p.p., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto
l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza del requisito di specificità, sebbene l’atto
d’appello avesse devoluto alla cognizione della Corte distrettuale due punti della sentenza
impugnata con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, laddove si
chiedeva, contrariamente alle conclusioni raggiunte dal primo Giudice, una rivalutazione del
comportamento confessorio dell’imputato e una riduzione della pena attraverso una nuova
valutazione degli indici di cui all’art. 133 c.p., con particolare riferimento all’aspetto della
condotta susseguente al reato di cui al comma 2, n. 3, della citata disposizione e alla
possibilità di provvedere ad un eventuale risarcimento patito dalle persone offese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Pur essendo regolato dal principio devolutivo, e naturalmente dalla necessità che si
risolva in una critica specifica alla decisione censurata, l’appello è impugnazione di merito, che
può attingere ogni aspetto della regiudicanda, ed anche risolversi, alle condizioni indicate, in
una istanza di completa revisione del giudizio di prima grado, con riguardo a tutti i profili
trattati in quel giudizio (Sez. 3, n. 1470 del 20/11/2012, Rv. 254259).
In particolare, anche alla luce del favor impugnationis, i motivi dell’appello possono
risolversi anche in una motivata sollecitazione alla rilettura delle prove.
La regola di specificità, inoltre, deve essere interpretata ed applicata alla luce dei principii
regolatori del mezzo di impugnazione di volta in volta considerato, ed è sufficiente, quanto
all’appello, che siano identificati con accettabile precisione i punti cui si riferiscono le doglianze
e la regione essenziale delle medesime (Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, dep. 06/05/2014,
Rv. 261094; Sez. 5, n. 41082 del 19/09/2014, dep. 02/10/2014, Rv. 260766; Sez. 2, n.
36406 del 27/06/2012, dep. 21/09/2012, Rv. 253893; v., inoltre, Sez. 4, n. 48469 del
07/12/2011, Rv. 251934; Sez. 6, n. 9093 del 14/01/2013, Rv. 255718).

1

582, 585, in relazione agli artt. 576, 61, n. 2, 341-bis, c.p..

Nel caso in esame, come si è osservato in narrativa, l’appellante ha posto in discussione i
criteri di determinazione della pena in relazione al proprio comportamento processuale e al
diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo puntualmente gli elementi che il
primo Giudice non avrebbe considerato ai fini di una riduzione della entità della pena inflittagli
all’esito del relativo giudizio di merito.
L’atto d’appello, dunque, non lamentava genericamente il carattere eccessivo del
trattamento sanzionatorio, ma ne sollecitava una riduzione prospettando anche, al proposito,

Può darsi che le doglianze in tal modo formulate risultino, all’esame del merito, prive di
fondamento, ma non v’è dubbio che vi fosse – secondo l’attuale fisionomia del sistema
processuale, così come stabilita dalla legge – un diritto dell’odierno ricorrente al rinnovato
esame di quella questione.

3. L’ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio, affinché la Corte leccese rivaluti il
merito delle censure mosse alla decisione di primo grado.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio d’appello alla Corte d’appello di
Lecce.

/

Così deciso in Roma, lì, 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dr. etan e Xs.,

dr. Antonio Agrò
lac-/

eventuali ragioni giustificative di una sua diversa determinazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA