Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2596 del 17/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2596 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bosco Salvatore, nato il 16/05/1945

avverso la ordinanza del 26/03/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.

Data Udienza: 17/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1.In data 13 febbraio 2014 nei confronti di Bosco Salvatore veniva emesso
decreto penale di condanna dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Palermo

2.In data 13 marzo 2015 l’interessato, tramite il proprio difensore di fiducia,
depositava richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il

soltanto in data 3 marzo 2015, data in cui l’atto era stato ritirato dal figlio, in quanto
nei due precedenti accessi nessuno era stato trovato presso l’abitazione. Ciò al fine
di proporre opposizione avverso il decreto penale, chiedendo il giudizio immediato.

3.11 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con ordinanza
26 marzo 2015 rigettava l’istanza di restituzione del termine (in quanto dagli atti
risultava che la moglie convivente dell’interessato, dopo i due rituali accessi, aveva
ricevuto la raccomandata contenente l’atto, con la conseguenza che il dies a quo
sarebbe il 18 febbraio 2015); dichiarava inammissibile l’opposizione e per l’effetto
ordinava l’esecuzione del decreto penale n. 657/2014 emesso il 13 febbraio 2014
nei confronti di Bosco Salvatore.

4.Avverso la suddetta ordinanza presentava ricorso per cassazione
l’interessato a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando violazione di legge
in relazione agli artt. 157 comma 8 e 175 comma 2 c.p.p., nonché vizio di
motivazione.
Sotto il primo profilo, il ricorrente faceva presente che nell’istanza di
remissione in termini era stata dedotta la mancata affissione da parte dell’ufficiale
giudiziario, nella porta dell’abitazione, della comunicazione di avvenuto deposito
presso la casa comunale dell’atto giudiziario, con la conseguenza che la notifica
dovrebbe essere nulla ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 171 lett. f) c.p.p. Faceva
altresì presente che nella istanza di remissione in termini aveva sollecitato
l’applicazione dell’art. 175 comma 2, documentando le proprie precarie condizioni di
salute ed il fatto che aveva avuto conoscenza del decreto penale di condanna
soltanto in data 3 marzo 2015 (e cioè allorquando suo figlio si era recato presso la
casa comunale a ritirare l’atto). Tanto evidenziato, il ricorrente si lamentava che su

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suddetto decreto, sul presupposto che il decreto penale era giunto a sua conoscenza

entrambe le suddette questioni nessuna motivazione era contenuta nell’ordinanza
impugnata.
Sotto il secondo profilo, il ricorrente si lamentava del fatto che il Giudicante
aveva considerato erroneamente come dies a quo il 18 febbraio 2015, data nella
quale sua moglie aveva ricevuto la raccomandata postale (contenente la sola
comunicazione della presenza di un atto giudiziario depositato, senza specificazione
del tipo e del contenuto), mentre avrebbe dovuto considerare all’uopo la successiva
data del 3 marzo 2015, data in cui suo figlio si era recato a ritirare l’atto giudiziario

effettiva conoscenza dell’atto giudiziario.

5.11 Procuratore Generale presso questa Corte, in sede di requisitoria scritta,
chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza con trasmissione degli atti al
giudice di merito per l’ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2. La notificazione a mezzo del servizio postale costituisce forma alternativa,
e non sussidiaria, per cui l’ufficiale giudiziario può farvi ricorso indipendentemente
dall’effettuazione di ricerche e sempre che l’autorità giudiziaria non abbia prescritto
forme particolari.
Ovviamente, gli adempimenti prescritti dall’art. 8 della legge n. 890/1982
devono risultare osservati ai fini della validità della notifica. In particolare, a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 22-23/09/1998 (che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale tra l’altro dell’art. 8 comma 3 della suddetta
legge), tra detti adempimenti rientra l’obbligo di invio di una seconda lettera
raccomandata, con cui il destinatario deve essere informato della giacenza della
prima raccomandata presso l’Ufficio postale. Gli atti così notificati non devono
pertanto essere restituiti al mittente dopo dieci giorni dal deposito nell’ufficio
postale, ma al mittente deve essere restituito soltanto l’avviso di ricevimento del
plico stesso, con l’annotazione delle formalità compiute e del decorso del termine.
Qualora il plico venga ritirato oltre il decimo giorno, la notifica deve intendersi
perfezionata comunque entro il termine precedentemente indicato. Il mancato

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presso la casa comunale di Palermo, perché soltanto in detta data egli aveva avuto

adempimento da parte del servizio postale dell’obbligo di inviare la seconda
raccomandata inficia la validità della notifica.

3. Nel caso di specie, il decreto penale di condanna è stato notificato
all’interessato a mezzo del servizio postale con consegna del plico alla moglie
convivente presso la casa di abitazione di entrambi.
Pertanto, era necessario l’invio della raccomandata prevista dall’art. 7
comma 6 della legge n. 890/82, che sancisce il decorso della notificazione dal

notifica, come sopra precisato).
Orbene, detta seconda raccomandata risulta essere stata spedita il 18
febbraio 2015, ma non risulta essere ricevuta dall’odierno ricorrente, quale imputato
destinatario, con la conseguenza che la notifica del decreto non può ritenersi
perfezionata.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio e gli
atti vanno restituiti al giudice di merito per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla l’impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Palermo.
Così deciso i Roma, il 17 dicembre 2015
Il Consi

ore

Il Pre idente

ricevimento di tale seconda raccomandata (necessaria ai fini della validità della

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