Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25956 del 31/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 25956 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALAGNA SEBASTIANO (OBBLIGO PRES. PG ) N. IL 16/09/1963
avverso la sentenza n. 1770/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del
08/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/seti’ le conclusioni del PG Ben.:

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 31/03/2015

RITENUTO IN FATTO

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in
merito alla responsabilità, in quanto il giudice si è basato esclusivamente sulle risultanze
del verbale di arresto e delle dichiarazioni rese da Saraceno Giovanni, travisando i fatti e
omettendo di addivenire a un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 2 cod. pen., poiché,
successivamente alla sentenza gravata, è entrata in vigore la I. 79/14, che punisce il fatto
di lieve entità con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
1032 ad euro 10.329: trattamento sanzionatorio che , essendo nettamente più favorevole
al reo rispetto alla legge vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata,
va applicato al caso di specie.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
4.Con requisitoria depositata il 30 ottobre 2014, il Procuratore generale presso questa Corte ha
chiesto annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Palermo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In ordine alle doglianze formulate con il primo motivo di ricorso, occorre osservare che l’art.
581 lett c) cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie. Il
ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a base della
decisione impugnata , non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una
richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice avrebbe dovuto disattenderla e
pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del
fatto, alla sua mancata commissione da parte dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento
soggettivo , alla presenza di cause di giustificazione , all’irrilevanza penale del fatto o, in
genere , alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente
indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe
stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. .
2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. All’epoca nella quale il reato venne commesso
nonché all’epoca in cui venne emessa la sentenza gravata, l’art. 73, comma 5, DPR 309/90
prevedeva già un titolo autonomo di reato, punito però con la pena della reclusione da uno a
cinque anni e della multa da euro 3000 ad euro 26.000. Attualmente invece questa norma
contempla, per i fatti di lieve entità, in forza della 1.16 maggio 2014 n. 79, la pena della
reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro 10.329.
Come si vede, dunque, il trattamento sanzionatorio attuale è connotato da una netta alterità,
in senso favorevole al reo, rispetto a quello derivante dalla legge vigente sia all’epoca del
commesso reato che all’epoca dell’emanazione della sentenza impugnata: ciò che impone
l’applicazione, ex art. 2 cod. pen, dello ius superveniens, travolgendo l’accordo delle parti.
Queste ultime, conseguentemente, potranno liberamente orientare le proprie strategie
processuali, alla luce dell’attuale assetto normativo della materia.

1. Alagna Sebastiano
ricorre per cassazione
avverso la sentenza del Tribunale di
Palermo, in data 8-4-2014, con la quale è stata applicata al ricorrente , ex art 444 cod.
proc. pen. , la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2400 di multa, in ordine al delitto di
cui all’ad 73, comma 5, DPR 309/90, in relazione alla vendita, il 18-3-2014, di una dose
di eroina .

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al
Tribunale di Palermo , per l’ulteriore corso.

PQM

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 31-3-2015 .

ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA E DISPONE LA TRASMISSIONE DEGLI
ATTI AL TRIBUNALE DI PALERMO PER L’ULTERIORE CORSO.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA